3.1
Accesso e sosta del naviglio da diportoL’approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto, autorizzate dalla Direzione del Porto, nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.
È consentito l’accesso e l’approdo verso e nella zona riservata al Cantiere anche per imbarcazioni diverse da quelle da diporto.
La sosta è calcolata in giornate di presenza, e cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno a mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.
3.2
Identificazione delle imbarcazioni e contrassegniTutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all’arrivo in Porto della unità devono recarsi alla Direzione del Porto e compilare una “Dichiarazione d’Arrivo”, su cui verranno riportati tutti i dati dell’unità e dell’Utente nonché le condizioni di ormeggio. L’Utente è responsabile sia ai fini amministrativi, che operativi, della veridicità della propria Dichiarazione di Arrivo; fanno eccezione le sole imbarcazioni dirette al Cantiere ed al Centro Sportivo, che dovranno essere identificate e registrate, rispettivamente, dal Cantiere e dallo YCCS.
Ogni unità ormeggiata in Porto deve essere chiaramente identificabile dal personale della Direzione del Porto. L’Utente deve perciò provvedere a che il nome o la matricola della propria unità sia chiaramente distinguibile dalla banchina o pontile.
Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l’Utente deve richiedere alla Direzione del Porto un contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile.
Ogni imbarcazione o natante non identificabile verrà ritenuta dalla Marina come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto, dopo aver comunicato tale circostanza all’Autorità Marittima competente, ed essere stata da quest’ultima autorizzata, la Marina provvederà immediatamente alla sua rimozione, con oneri (spese di rimozione, occupazione ormeggio, tiraggio a secco, alaggio, e/o qualsiasi altro onere) a carico del proprietario della stessa, per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio.
3.3
Manovre in PortoLo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.
L’Utente, nell’eseguire tutte le manovre all’interno del Porto e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dalla Direzione del Porto, o dal personale da essa dipendente, pur restando l’Utente pienamente responsabile dell’attuazione della propria manovra.
L’Utente dovrà dare preventiva comunicazione alla Direzione del Porto nel caso di assenza superiore alle 24 ore, di rientro dopo le h. 21.00 o di partenza prima delle h. 08.30 o dopo le h. 19.30. Si fa eccezione a quanto sopra solo per le imbarcazioni che transitano da e verso il Cantiere oppure da e verso il Centro Sportivo dello YCCS.
La navigazione a vela è proibita nell’ambito portuale, salvo in caso di avaria o mancanza del motore ausiliario, in ogni caso per i wind-surf.
È, inoltre, vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre di ormeggio e disormeggio.
La velocità massima consentita all’interno del Porto è di 3 (tre) nodi.
3.4
AncoraggioEccezion fatta per i casi di forza maggiore, è vietato dar fondo all’ancora all’interno del Porto in assenza di permesso della Direzione del Porto.
3.5
OrmeggiLe imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche. La Direzione del Porto fornisce l’assistenza all’ormeggio ferma restando l’esclusiva responsabilità del comandante durante la manovra di ormeggio. Il comandante dell’unità, qualora la stessa rimanga incustodita all’ormeggio, ha la facoltà di lasciare le chiavi d’accesso presso la Direzione del Porto secondo le procedure da quest’ultima definite, e comunque senza che la Marina ne assuma la custodia.
3.6
Banchina carburantiIl Porto è fornito di una banchina appositamente attrezzata, destinata al rifornimento dei carburanti.
Le imbarcazioni che approdano per rifornimento carburanti devono sostare soltanto per il tempo strettamente necessario per dette operazioni.
Alla banchina carburanti è rigorosamente vietato l’ormeggio in seconda andana per le imbarcazioni in attesa di rifornimento.
3.7
Accesso via terra e circolazione dei veicoliÈ severamente vietato l’accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni, all’interno dell’aree operative, quali banchine, pontili, moli, salvo i mezzi del Cantiere e quanto espressamente autorizzato dalla Direzione del Porto o dall’Autorità Marittima e, in ogni caso, per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione.
La velocità massima dei veicoli autorizzati all’accesso della zona del molo A è di 5 Km all’ora, come da apposita segnaletica verticale. È fatto divieto di usare segnali acustici, se non in caso di effettiva necessità.
3.8
Inquinamenti e molestieIn osservenza del Piano di Raccolta e Gestione Rifiuti approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposrti, ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, con ordinanza n. 65/08 del 23.12.08, nel Porto è vietato:
3.8.1 l’abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili (per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui il Porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per esigenze personali devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l’imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature o a tenuta stagna per raccogliere i liquami, o a distruzione chimica; il Porto è attrezzato per lo svuotamento di tali serbatoi);
3.8.2 l’uso di impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;
3.8.3 l’abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti (è disponibile in Porto un apposito contenitore);
3.8.4 lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed olii (la sostituzione dell’olio dei motori può essere effettuata, depositando gli oli usati negli appositi contenitori);
3.8.5 il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili.
In Porto è altresì vietato:
3.8.6 in mancanza di specifica autorizzazione della Direzione del Porto, l’uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nonché, in maniera permanente, l’uso di proiettori e sirene;
3.8.7 in tutto l’ambito portuale, la pesca sia professionale che sportiva, esercitata con qualsiasi sistema e mezzo, compresa quella subacquea;
3.8.8 effettuare bagni in mare in tutto lo specchio acqueo portuale;
3.8.9 ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili.
3.9
Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezzaLe imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione.
In particolare deve essere evitata ogni azione che possa determinare il rischio di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.
La Marina avrà la facoltà, nell’ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del Porto. Stessa facoltà potranno esercitare il Cantiere e lo YCCS per le aree di rispettiva pertinenza.
L’Utente deve osservare le seguenti disposizioni a carattere preventivo e generale:
3.9.1 è assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento;
3.9.2 il rifornimento di carburanti e lubrificanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente presso l’apposito punto di distribuzione carburanti a motori fermi. È assolutamente vietato, nell’ambito del Porto, esclusa l’area Cantiere, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Direzione del Porto;
3.9.3 prima della messa in moto del motore l’Utente deve provvedere all’aerazione del motore;
3.9.4 gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato ed in perfetta efficienza;
3.9.5 gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione, tranne in caso di barche che vanno al Cantiere per effettuare adeguamenti e riparazioni a detti impianti;
3.9.6 le imbarcazioni in Porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi, a mano ecc.) e i combustibili necessari all’uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
3.9.7 in caso di incendio a bordo di un’imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Direzione del Porto, che informerà subito le Autorità competenti. In particolare l’imbarcazione incendiatasi deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente della Marina o del comandante;
3.9.8 ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;
3.9.9 in caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, l’Utente deve immediatamente avvisare la Direzione del Porto, nonché l’Ufficio locale Marittimo di Porto Cervo, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata sarà effettuata, sotto il controllo della locale Autorità Marittima, dalla Direzione del Porto con proprio personale e materiale all’uopo in dotazione (come previsto dal piano locale antinquinamento) a spese dell’Utente. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli sversamenti di idrocarburi summenzionati saranno a carico dell’Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì carico l’eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.
L’intervento di bonifica sarà effettuato a cura della Direzione del Porto anche nei casi in cui non sia individuato l’Utente responsabile e lo sversamento risulti causato da ignoti;
3.9.10 in Porto e nelle vicinanze del Porto è vietato l’uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali, di soccorso o per prove tecniche di operatività effettuate dal Cantiere.
3.10
IspezioniLa Direzione del Porto dovrà sottoporre eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, all’attenzione dell’Autorità Marittima. Questa, qualora sussistano fondati motivi, potrà disporre delle ispezioni a bordo delle unità. I comandanti delle imbarcazioni all’ormeggio risultate, all’esito dei predetti controlli, non in regola con le normative vigenti e con il presente Regolamento, saranno perseguiti secondo quanto da questi previsto.
3.11
AssicurazioneL’imbarcazione dell’Utente dovrà essere coperta da regolare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come previsto dalle norme vigenti.
La Marina segnalerà all’Autorità Marittima l’imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono, riservandosi la facoltà di non accettare la stessa all’ormeggio. Le stesse iniziative dovranno prendere sia il Cantiere che lo YCCS per le imbarcazioni che si trovassero nell’area di loro competenza.